Con il Decreto Legislativo 52/2004 è finalmente possibile effettuare la fatturazione elettronica.
Il Decreto del Ministero Dell’Economia del 23 gennaio 2004 (G.U. 3 febbraio 2004, n. 27) "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto" ha perfezionato la ratio stabilendo che l’archiviazione ottica dei documenti contabili obbligatori può essere ritenuta valida sotto il profilo fiscale e che di conseguenza valida è pure la fatturazione elettronica, attività che appunto prevede l’uso di strumenti informatici per la gestione di tutto l’iter di fatturazione, con la possibilità di rinunciare alla formalizzazione su carta. Molte aziende utilizzano da diverso tempo la fatturazione elettronica. Essa consiste nella trasmissione telematica dei dati di fatturazione a clienti e fornitori. Analizzando il Decreto si evince che, affinché questa operazione possa avvenire è necessario l’assenso del destinatario della fattura. Vi sono poi delle precise condizione affinché l’operazione risulti perfettamente legale:
La fattura deve essere immodificabile.
Ogni fattura deve contenere un riferimento temporale.
Ogni fattura deve essere apposta la firma elettronica qualificata del mittente.
Per ogni fattura (o lotti di fatture destinate al medesimo destinatario) devono essere garantiti la data di emissione, l’integrità del contenuto e l’autenticità della firma elettronica.
Per data di emissione della fattura cartacea si intende il tempo in cui si è avuta la consegna o della spedizione del bene o servizio oggetto della fatturazione. Così nel caso della fatturazione elettronica la fattura è emessa al momento di effettuazione dell’operazione. È legittimato l’outsourcing della fatturazione.
Procedura di fatturazione elettronica
Con la locuzione fattura elettronica si identifica un documento informatico registrato in forma digitale attraverso modalità specifiche che permettono di salvaguardare l’integrità dei contenuti e l’univocità del soggetto che ha emesso la fattura, senza la necessità della stampa su carta. Tutti i requisiti della fatturazione elettronica visti precedentemente sono garantiti, come si diceva, dall’apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica attraverso l’utilizzo di sistemi EDI (Electronic data interchange).
Per riferimento temporale si intende quell’informazione associata ai documenti elettronici che ne attesta data e ora di creazione. Per lotti di documenti viene assegnato lo stesso riferimento temporale. La firma elettronica qualificata è costituita da un insieme di dati, opportunamente associati tra loro, che garantisce la paternità unica di chi ha redatto la fattura elettronica. Una fattura così costituita ha pieno valore legale come previsto dall’articolo 2702 del Codice Civile.
Nel caso in cui il titolare abbia incaricato un terzo dell’emissione del documento per suo conto, è necessario che l’origine e l’integrità del documento elettronico siano garantiti dal primo. Quest’ultimo ha anche l’obbligo di garantire che nella fattura elettronica siano inseriti il riferimento temporale e la firma elettronica qualificata.
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